TITOLO IV – Organi dell’Associazione
Articolo 9 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora istituito;
- Il Coordinatore di Sezione.
A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.
Si stabiliscono i seguenti principi:
a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
b) principio del voto singolo;
c) sovranità dell’assemblea dei soci;
d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.
E’ fatto espresso divieto agli amministratori e consiglieri dell’associazione di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle Federazioni Sportive a cui aderisce.
Articolo 10 – Assemblea dei Soci. Principi generali
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.
Articolo 11 – Assemblea dei soci. Convocazioni
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità , dal Vicepresidente o da altra persona delegata Presidente.
Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.
La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto di fine esercizio.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell’Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei Soci.
La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax, ovvero e-mail confermata dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’Associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei Soci.
L’Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità , qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell’adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.
L’Assemblea ordinaria dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza di voti dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
Articolo 13 – Delibere dell’Assemblea ordinaria dei Soci
L’Assemblea ordinaria delibera:
• l’elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente;
• l’approvazione del Rendiconto contabile economico finanziario, della Relazione annuale e della Relazione di missione;
• la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;
• sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
• Il socio maggiorenne ha diritto di voto; il socio minorenne ha diritto al voto rappresentato, senza delega, da chi esercita la patria potestà . E’ ammesso il voto per delega; ogni Socio può rappresentare, per delega, al max altri 2 soci.
Articolo 14 – Assemblea straordinaria dei Soci
L’Assemblea dei soci ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere dell’Assemblea straordinaria devono avere la forma di scrittura privata registrata. L’Assemblea straordinaria dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
L’Assemblea straordinaria delibera:
• sulle richieste di modifica dello Statuto;
• sullo scioglimento dell’Associazione;
• sulla nomina del liquidatore;
• sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione, tenendo presente il principio della devoluzione a fini sportivi.
Articolo 15 – Risultanze dell’Assemblea dei Soci
Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro dell’Assemblea dei soci.
Articolo 16 – Consiglio Direttivo. Principi generali
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre ed a un massimo di undici, nominati dall’Assemblea fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti. La carica di consigliere è gratuita. E’ fatto espresso divieto ai consiglieri di ricoprire la carica di consigliere in altre associazioni affiliate alla medesima federazione.
Articolo 17 – Consiglio direttivo. Riunioni
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente, per redigere il rendiconto contabile – economico – finanziario nonché la Relazione tecnica illustrativa e la Relazione di missione.
L’avviso di convocazione deve essere spedito, con lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consigliere almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail con conferma del destinatario anche con lo stesso mezzo. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà , da parte del Consiglio Direttivo, alla cooptazione fra i soci dell’Associazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo.
Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell’esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.
Articolo 18 – Consiglio direttivo. Compiti
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
b) adottare provvedimenti disciplinari;
c) fissare l’ammontare della quota associativa annuale;
d) fissare l’ammontare di eventuali quote suppletive;
e) compilare il Rendiconto contabile- economico – finanziario di fine esercizio, la Relazione tecnica e la Relazione di Missione;
f) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente;
g) stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
h) redigere il programma delle attività dell’associazione;
i) nominare i responsabili per i vari settori dell’associazione;
j) curare il corretto svolgimento delle varie attività ;
k) intrattenere i rapporti con i terzi;
l) redigere la prima nota e curare gli affari di ordine tributario e legale;
m) fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
n) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione;
o) nominare i coordinatori di sezione all’interno dell’Associazione.
Articolo 19 – Consiglio Direttivo – Componenti
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina all’interno del Consiglio stesso i soggetti preposti alle funzioni di Tesoriere e Segretario, i cui compiti si sostanziano nella cura dei rapporti con gli istituti di credito, nel controllo dei movimenti di cassa e di banca dell’Associazione, nella redazione dei verbali delle riunioni, nella tenuta dei libri sociali e contabili, nella predisposizione dei documenti di carattere fiscale, contabile e legale, da consegnare allo studio di commercialisti, nella cura della fascicolazione e archiviazione dei documenti e nella redazione della prima nota cassa banca.
I soggetti o il soggetto che ricopre la carica di Segretario e/o Tesoriere deve rendicontare il suo operato, periodicamente, al Consiglio Direttivo. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, può nominare all’interno del Consiglio stesso dei Coordinatori delle varie attività . I compiti e le responsabilità dei Coordinatori saranno esplicitati in apposito Regolamento.
Articolo 20 – Presidente. Principi generali
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci, tra i membri del Consiglio Direttivo.
Dura in carica quattro anni. Il Presidente nomina il Vice presidente all’interno del Consiglio Direttivo e sceglie i soggetti che ricoprono le funzioni di Segretario, Tesoriere e Coordinatore delle varie attività .
Articolo 21 – Presidente. Compiti e funzioni
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vice presidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.
Egli convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.
Egli può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente può conferire procura ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.
Articolo 22 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora istituito, è eletto dall’Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Articolo 23 – Coordinatore di Sezione
Il coordinatore di sezione è eletto dal Consiglio Direttivo all’interno dell’Associazione e dura in carica 4 anni. Il coordinatore di sezione dirige la singola sezione sportiva dell’Associazione polisportiva secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo a cui dovrà periodicamente riferire circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti alle discipline sportive, dietro proposta del Coordinatore.